STATUTO DELLA SOCIETA' ITALIANA BIOMATERIALI
Approvato nell'Assemblea dei Soci del 10/9/2003
DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 1) È costituita una associazione denominata "Società
Italiana Biomateriali"
Art. 2) L'associazione ha sede legale in Milano, via Agnello
n. 18. Con deliberazione del Consiglio direttivo potranno essere istituite
sedi secondarie anche in altre località dello Stato. La sede
operativa coincide con quella del Presidente in carica.
Art. 3) L'associazione non ha scopo di lucro e si propone di
incoraggiare, sostenere, promuovere la ricerca, il progresso e l'informazione
concernenti la scienza dei biomateriali, come pure di promuovere, dare
inizio, sostenere, portare a conclusioni soddisfacenti la ricerca con
altri programmi di sviluppo ed informazioni in questo campo particolare.
Al fine di conseguire suddetti scopi l'associazione potrà: 1)
promuovere attività scientifiche e di ricerca; 2) promuovere
attività sociali, culturali e didattiche; 3) pubblicare libri,
riviste, periodici e scritti curandone anche la diffusione; 4) organizzare
e/o partecipare a congressi, simposi, corsi, tavole rotonde, convegni
e riunioni in sedi locali, nazionali ed internazionali, stimolando in
particolare quelli interdisciplinari; 5) collaborare e partecipare,
anche in modo federativo, a enti, società ed associazioni aventi
scopi similari e/o complementari ai propri, anche di altri Paesi; 6)
ricevere ed accettare donazioni, eredità e legati; 7) svolgere
ogni altra attività utile ed opportuna alle finalità dell'associazione.
Per il raggiungimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre
organizzare occasionalmente, nei limiti consentiti dalla legge, raccolte
pubbliche di fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne
di sensibilizzazione.
PATRIMONIO
Art. 4) II patrimonio dell'associazione è costituito:
a) dai beni che diverranno di proprietà dell'associazione; b)
dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio; c) da donazioni,
legati, lasciti.
Art. 5) I proventi con cui provvedere alla attività ed
alla vita dell'associazione sono costituiti: a) dalle quote associative;
b) dai redditi dei beni patrimoniali; c) dai proventi derivanti dall'attività
di studio e di ricerca svolta dall'associazione; d) dalle erogazioni
e contributi di cittadini, enti ed associazioni, nonché dalle
raccolte pubbliche di fondi.
ASSOCIATI
Art. 6) I membri dell'associazione si suddividono
in:
a)-soci fondatori: lo sono di diritto tutti coloro che, intervenuti
nell'atto costitutivo o nello stesso nominativamente elencati, abbiano
confermato la loro adesione entro il 30 settembre 1985 e prestino attivamente
la loro opera per il raggiungimento delle finalità associative.
I soci fondatori sono tenuti al pagamento della quota associativa annua.
b)-soci onorari: vengono nominati dal Consiglio direttivo tra persone
che si sono rese particolarmente benemerite in relazione alla finalità
associative e che, condividendole, intendono partecipare attivamente
al loro raggiungimento. I soci onorari non sono tenuti al pagamento
della quota associativa annua.
c)- soci ordinari: lo sono coloro che svolgono un'attività di
studio o di ricerca o presentano il proprio lavoro in ambiti connessi
a quelli dell'attività associativa. I soci ordinari sono tenuti
al pagamento della quota associativa annua.
d)- soci juniores: lo sono coloro che, non essendo ancora strutturati,
ricevono a titolo promozionale l'iscrizione alla societa' per un periodo
di un anno, con domanda di ammissione avvallata da un componente in
carica del consiglio direttivo. Al termine del periodo di un anno il
socio junior diviene socio ordinario a meno di esplicita rinuncia notificata
al Consiglio Direttivo. I soci junior non sono tenuti al pagamento della
quota associativa annua.
e) soci collettivi: rientrano in questa categoria istituiti, enti, associazioni
e società. I soci collettivi sono tenuti al pagamento di una
quota associativa annua pari a cinque volte quella fissata per i soci
ordinari.
Appartengono alle suddette categorie tutti coloro che, condividendo
le finalità dell'associazione, facciano richiesta di ammissione
al Presidente del Consiglio direttivo con esplicita indicazione della
categoria nella quale il richiedente intende essere compreso e del domicilio
ed indirizzo di posta-elettronica cui debbono essergli inviate le comunicazioni,
e dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione delle presenti norme
statutarie e degli obblighi da queste derivanti, in particolare per
quanto riguarda il pagamento delle quote associative.
Il Presidente ne da comunicazione mediante E-mail ai membri del Consiglio
Direttivo e, in assenza di opposizione entro 7 giorni, approva la domanda
e ne da comunicazione all'interessato e al Tesoriere. In caso di opposizione
anche di un solo consigliere la domanda viene esaminata dal primo Consiglio
Direttivo, che potrà approvarla o rigettarla con motivazione.
Art. 7) Gli associati ordinari e collettivi sono tenuti al pagamento
della quota associativa, nella misura che verrà fissata dal consiglio
direttivo, anche a norma del precedente art. 6. Le quote annuali di
associazione devono essere versate entro il mese di dicembre di ogni
anno. Le quote versate non sono in alcun modo ripetibili, ne in caso
di scioglimento del singolo rapporto associativo ne in caso di scioglimento
dell'associazione, ne sono trasmissibili.
Art. 8) Gli associati devono impegnarsi nell'interesse comune
a contribuire al conseguimento delle finalità che l'associazione
si propone secondo le nome del presente statuto e quelle dei regolamenti
che verranno emanati dal Consiglio direttivo e la cui osservanza è
obbligatoria per gli associati. La partecipazione all'associazione non
può essere temporanea. Gli associati onorari, ordinari e collettivi
hanno diritto di voto, di delega e di essere delegati in Assemblea purchè
in regola con il pagamento delle quote associative, compresa quella
dell'anno precedente la votazione. Gli associati juniores non hanno
diritto di voto, di delega e di essere delegati in Assemblea.
Art. 9) La qualità di associato deve risultare da apposito
registro numerato tenuto, a cura del Consiglio direttivo, dal Tesoriere
in carica. Tale qualità, oltre che per morte o per recesso, si
perde per esclusione deliberata dal Consiglio stesso, con provvedimento
motivato, in caso di: a) cessazione dalla partecipazione alla vita associativa,
negligenza nell'esecuzione dei compiti affidati o per mancato pagamento
delle quote associative per oltre tre anni; b) violazione delle norme
etiche o statutarie; c) interdizione, inabilitazione o condanna divenuta
definitiva, dell'associato per i reati comuni in genere ad eccezione
di quelli di natura colposa; d) condotta contraria alle leggi ed all'ordine
pubblico.
L'apertura di qualsiasi procedimento per i casi contemplati deve essere
comunicata all'interessato con lettera raccomandata.
L'associato colpito da provvedimento di esclusione ha diritto di ricorso
al Collegio dei revisori dei conti.
La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute
a cessare le cause che l'hanno determinata.
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 10) Sono organi dell'associazione: a) l'assemblea degli associati;
b) il Consiglio direttivo; c) il Collegio dei revisori dei conti.
ASSEMBLEA
Art. 11) L'assemblea è composta da tutti gli associati,
qualunque sia il tempo della loro ammissione, rappresenta l'universalità
degli associati stessi e le sue deliberazioni, prese in conformità
della legge e del presente statuto, vincolano tutti gli associati anche
se assenti o dissenzienti.
Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato mediante
delega scritta.
Ogni associato non può essere portatore di più di due
deleghe. Nell'assemblea ogni associato ha diritto ad un voto.
Il diritto di voto, delega e di essere delegato è subordinata
ai vincoli dell'Art.8.
Art. 12) L'assemblea degli associati deve essere convocata dal
Consiglio direttivo almeno una volta all'anno, entro il 30 novembre,
per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e quando occorra,
per la nomina dei membri del Consiglio direttivo e dei revisori dei
conti, cariche fra loro non cumulabili.
L'assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio
direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta
motivata da almeno un decimo degli associati.
Art. 13) Le assemblee sono convocate con avviso contenete l'indicazione
del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie
da trattare spedito ad ogni associato a mezzo lettera o posta elettronica
almeno 30 giorni prima della data fissata.
L'avviso della convocazione fisserà anche la data per la seconda
convocazione.
Art. 14) Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza
di voti dei presenti e con la presenza di almeno la metà degli
aventi diritto al voto.
In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia
il numero degli intervenuti.
Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i consiglieri
non hanno diritto di voto.
Per le deliberazioni concernenti modifiche dello statuto, lo scioglimento
dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza
di almeno un terzo degli aventi diritto al voto ed il voto favorevole
della maggioranza assoluta dei votanti.
Art. 15) L'assemblea è presieduta dal Presidente del
Consiglio direttivo assistito dal Segretario.
Art. 16) Le votazioni delle assemblee hanno luogo per acclamazione,
per alzata di mano, oppure se richiesto, per appello nominale.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 17) L'associazione è retta ed amministrata da un Consiglio
direttivo composto da undici membri nominati dall'assemblea tra i soci
fondatori ed ordinari con le modalità previste dall'art. 12 e
dal Presidente del Consiglio direttivo uscente; essi durano in carica
quattro esercizi e sono rieleggibili.
Art. 18) Qualora venga a mancare un consigliere, il Consiglio
provvede a sostituirlo con il primo dei non eletti. Quest'ultimo resta
in carica sino alla scadenza del Consiglio che lo ha nominato.
Art. 19) La carica di consigliere è gratuita, salvo eventuali
rimborsi per le spese sostenute.
Art. 20) II Consiglio direttivo è convocato con posta
elettronica, da spedirsi almeno dieci giorni prima della riunione, contenente
l'indicazione di data, ora, luogo della riunione e degli argomenti da
trattare. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è
richiesta almeno la metà dei consiglieri e le deliberazioni sono
prese a maggioranza dei votanti; in caso di parità prevale il
voto di chi presiede la riunione.
Delle deliberazioni del Consiglio direttivo si redige processo verbale
firmato dal Presidente e dal segretario.
Art. 21) È fatto obbligo ai consiglieri di partecipare
alle riunioni di Consiglio. Qualora un consigliere non partecipi senza
giustificato motivo a tre riunioni consecutive è considerato
dimissionario.
Art. 22) II Consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che
il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla
maggioranza dei consiglieri.
Le sedute del Consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente od,
in sua assenza, da uno dei Vice Presidenti.
Art. 23) II Consiglio direttivo è investito dei più
ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione
compresi, fra gli altri, quelli di: a) assicurare il conseguimento degli
scopi dell'associazione; b) convocare le assemblee; c) adottare i provvedimenti
di esclusione; d) redigere i bilanci preventivi e consuntivi; e) emanare
regolamenti e norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'associazione;
f) acquistare ed alienare beni; accettare eredità e legati nel
rispetto delle norme di cui agli art. 600 e 786 del Codice Civile; determinare
l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a
disposizione dell'associazione; g) stabilire l'ammontare delle quote
associative; h) sottoporre all'assemblea, dopo appropriata disamina,
proposte, segnalazioni, mozioni formulate dagli associati e le modifiche
dello statuto; i) deliberare su qualsiasi questione che non sia dal
presente statuto espressamente demandata all'assemblea o ad altri organi.
Art. 24) II Consiglio direttivo nomina tra i suoi mèmbri
un Presidente, due Vice Presidenti, un Segretario ed un Tesoriere che
restano in carica quanto il Consiglio stesso.
Inoltre il consiglio potrà promuovere la costituzione di commissioni
tecnico-scientifiche e di ricerca le quali potranno essere composte
da soci e non soci per lo svolgimento di particolari incarichi e mansioni.
La presidenza delle singole commissioni sarà affidata per delega,
dal Consiglio, ad uno dei membri del Consiglio stesso. Il Consigliere
incaricato non potrà presiedere più di una commissione.
Il Consiglio potrà inoltre favorire la costituzione di gruppi
di studio.
PRESIDENTE
Art. 25) II Presidente rappresenta legalmente l'associazione
nei confronti dei terzi ed in giudizio.
Il Presidente uscente fa parte di diritto del nuovo Consiglio direttivo,
ma non può essere rieletto Presidente.
Il Presidente presiede l'assemblea, convoca e presiede le riunioni del
Consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle deliberazioni ed, inoltre,
assolve normalmente funzioni di coordinatore dei lavori dell'associazione.
In caso di assenza o di impedimento, le sue funzioni sono svolte da
un Vice Presidente.
VICE-PRESIDENTE E SEGRETARIO
Art. 26) I Vice Presidenti ed il Segretario hanno il compito
di coadiuvare il Presidente e rappresentare il Consiglio per gli atti
di ordinaria amministrazione secondo i poteri loro conferiti dal Presidente.
Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio direttivo
e li sottoscrive unitamente al Presidente.
TESORIERE
Art. 27) Oltre ai normali poteri che gli verranno conferiti dal
Consiglio direttivo per le sue funzioni, il Tesoriere ha diritto di
veto su qualsiasi deliberazione del Consiglio stesso che non abbia adeguata
copertura finanziaria.
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 28) II Collegio dei revisori dei conti è composto di
tre membri, eletti dall'assemblea, tra soci e non soci e dura in carica
per quattro esercizi. I suoi componenti sono rieleggibili.
Il Collegio nomina fra i suoi componenti il Presidente. Qualora venga
a mancare un revisore, il Collegio provvede a sostituirlo con il primo
dei non eletti. Quest'ultimo resta in carica sino alla scadenza del
Collegio che lo ha Nominato.
Al Collegio dei Revisori spetta il compito di: a) controllare la gestione
contabile dell'associazione ed effettuare, in qualunque momento, gli
accertamenti di cassa; redigere collegialmente la relazione sui bilanci
preventivo e consuntivo da presentare all'assemblea; b) vigilare e controllare
che siano osservate le norme statutarie; c) decidere sui ricorsi contro
i provvedimenti di esclusione degli associati e per la riammissione
degli stessi sulle controversie sottoposte al loro giudizio.
I revisori dei conti partecipano all'assemblea che approva il bilancio
e possono, su loro richiesta, assistere alle riunioni del Consiglio
direttivo.
BILANCIO
Art. 29) L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di
ogni anno. Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio direttivo procederà
alla redazione dei bilanci consuntivo e preventivo da presentare per
l'approvazione all'assemblea da convocarsi entro undici mesi dalla chiusura
dell'esercizio.
Art. 30) Dalla data dell'avviso di convocazione i bilanci verranno
resi disponibili per consultazione sul sito InterNet dell'associazione.
Art. 31) È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto,
di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale
durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione
siano imposte dalla legge.
SCIOGLIMENTO
Art. 32) L'associazione ha durata illimitata. In caso di scioglimento
dell'associazione l'assemblea nominerà uno o più liquidatori
che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme
di legge.
Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'assemblea
ciascuno dei membri del consiglio direttivo potrà chiedere all'autorità
competente la nomina del o dei liquidatori.
Quanto residuerà esaurita la liquidazione verrà evoluto
ad altra associazione con finalità analoghe o affini di pubblica
utilità scelti dai liquidatori in base alle indicazioni fornite
dall'assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3,
comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione
imposta dalla legge.
RINVIO
Art. 33) Per quanto non previsto dal presente statuto si intendono
applicabili le norme di legge vigenti in materia di associazioni.
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